ATTO COSTITUTIVO
In Bologna, via Petroni 7, si sono riuniti il per costituire un'associazione culturale ed assistenziale i seguenti cittadini:
1)
Daniele Bergonzi , nato a Milano, il 31 gennaio 1975, residente a Bologna in via Petroni 7
2)
Andrea Giovannucci , nato a Pescara, il 10 luglio 1977, residente a Pescara in via Tiziano, 4
3) Alessandro Giovannucci, nato a Pescara, il14 gennaio1980 residente a Pescara in via Tiziano, 4
4) Stefano D’Arcangelo, nato a Atri (TE) il 12 luglio1975 residente a Pescara in Strada Vecchia Fontanelle n. 70/1
5) Cristina Buono, nata a Taranto il 13 gennaio 1976 residente a Bologna in via Cignani 15
I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig.
Daniele Bergonzi , il quale a sua volta nomina a suo segretario la sig.na Cristina Buono . Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell’associazione e legge lo statuto che, dopo ampia discussione, viene approvato all'unanimità. Lo statuto stabilisce che 1’adesione all'associazione è libera, che il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro
I presenti deliberano inoltre che 1’associazione venga chiamata “Associazione Culturale Compagnia Fantasma”, con sede in via Petroni, 7 Bologna (c/o Bergonzi Daniele via Petroni 7, Bologna). Nominano inoltre i seguenti signori a componenti Comitato Direttivo provvisorio, che sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni:
Daniele Bergonzi , Presidente, Cristina Buono, Segretario e Vicepresidente ,
Andrea Giovannucci ,Consigliere, Alessandro Giovannucci, Consigliere, Stefano D’Arcangelo, Consigliere.
Presidente :
Daniele Bergonzi
Segretario e Vicepresidente: Cristina Buono
Consigliere:
Andrea Giovannucci
Consigliere: Alessandro Giovannucci
Consigliere: Stefano D’Arcangelo
STATUTO
DENOMINAZIONE – SEDE SOCIALE – DURATA
E' costituita la "Associazione Culturale Compagnia Fantasma", con sede a Bologna in via Petroni 7. L'associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2025 (duemilaventicinque). Tale durata potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 1
L'associazione ha per scopo la promozione ed attuazione di ricerca sulla produzione artistica e sulla didattica, fondate sulla libertà e sul rispetto dell’individuo. In particolare per la realizzazione delle proprie finalità si propone di :
a) organizzare e promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza delle diverse arti con particolare attenzione alla forma dello spettacolo teatrale e del reading.
b) diffondere le proprie proposte artistiche nei luoghi e attraverso i mezzi di comunicazione necessari: teatri, centri di aggregazione sociale, feste popolari, festival letterari e teatrali, cinema, radio, internet, televisione. c) partecipare, a livello cittadino, provinciale, regionale e nazionale alla discussione sulle cause e i rimedi a problematiche sociali quali la diffusione della cultura artistica, della letteratura, della musica e del teatro
d) permettere la libera circolazione dei propri prodotti artistici purchè dell’utilizzo ne venga informata l’associazione e questi non vengano utilizzati da terzi a scopi di lucro.
Articolo 2
L'associazione non ha scopo di lucro
ATTIVITA'
L'Associazione, per realizzare le proprie finalità, ha facoltà d'aderire ad Enti di carattere nazionale ed internazionale, che perseguono obiettivi e scopi affini a quelli previsti dal presente statuto.
Articolo 3
Sono soci dell’Associazione Culturale Compagnia Fantasma:- I soci fondatori;i soci ordinari;i soci onorari.
Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione della Federazione. Sono soci ordinari coloro che liberamente domandano di aderire alla Federazione e la cui domanda è accolta dal Comitato Direttivo. Possono essere Soci ordinari persone fisiche, nonché persone giuridiche di qualsiasi natura, quali Associazioni, Enti pubblici, anche a carattere territoriale, ed Enti privati.Sono soci onorari coloro i quali, per meriti speciali, hanno, diritto ad avere l’iscrizione all’Associazione in maniera gratuita e vitalizia. La partecipazione all’Associazione Culturale Compagnia Fantasma non è preclusa ad associati ad altre organizzazioni aventi qualsiasi scopo e natura. Il comitato direttivo si riserva altre sì di non accettare candidature a socio da parte di appartenenti ad altre associazioni affinché rivestano incarichi nei relativi organi sociali.
CONDIZIONI DI AMMISSIONE, QUOTE SOCI E CESSAZIONE
Articolo 4
Per l’ammissione a socio occorre presentare al Presidente della Federazione domanda scritta, che deve attestare l’interesse del richiedente alla partecipazione all’Associazione. Le Società o gli Enti debbono allegare alla domanda la copia dell’Atto costitutivo, dello Statuto e del libro Soci, segnalando il nominativo del legale rappresentante. La decisione sull’ammissione è demandata al Comitato Direttivo che delibera entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda a maggioranza. Qualora non sia altrimenti disposto dal Comitato Direttivo 1’accettazione prolude effetto giuridico dal momento della comunicazione al Socio. I soci debbono versare la quota d'iscrizione e la quota annuale. Ciascun socio s’impegna, in particolare, ad:
- accettare i patti statutari,i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali ,attenersi, a specifici regolamenti interni, alle disposizioni emanate dagli Organi sociali, versare la quota annuale. Il socio che entro il primo trimestre di ogni anno solare non abbia versato la quota è invitato dal presidente a provvedervi entro un mese dalla ricezione dell'invito. Decorso inutilmente tale termine il Comitato Direttivo delibera la decadenza del Socio. Al socio che con il suo comportamento, si sia reso indegno di appartenere all'Ente vengono contestati gli addebiti, mediante raccomandata con avviso dì ricevimento, con l'invito a produrre le sue giustificazioni entro un termine non superiore ai venti giorni dalla ricezione. Nel caso le giustificazioni non siano ritenute valide, o in mancanza di esse, il Comitato Direttivo dispone l'espulsione del Socio.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione :- L’Assemblea dei Soci ;- Il Presidente del Consiglio Direttivo ;
- Il Consiglio Direttivo ;
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 5
L’Assemblea dei Soci ha luogo, su convocazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi entro il 30 giugno di ciascun anno e in ogni altro caso quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e, obbligatoriamente, su richiesta di almeno la metà più uno dei soci. L’Assemblea delibera :- sul bilancio annuale preventivo e consultivo ;- sulla relazione del Presidente sulle attività svolte ;- sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e su quant’ altro ad essa demandato per statuto o per legge
Essa delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, di scioglimento anticipato e di devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 6
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di consiglieri da 3 a 9 membri, in numero dispari; esso elegge tra i suoi membri il Presidente, ed un VicePresidente. Essi durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che ne ravvisi la necessità su convocazione del Presidente oppure su richiesta della metà più uno dei componenti oppure dalla metà più uno degli associati.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità vale il voto di chi presiede la seduta. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.
IL PRESIDENTE
Articolo 7
Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, dell’Associazione e degli organismi a essa connessi e assume le seguenti decisioni:- presiede l’assemblea dei soci ;- sovrintende a tutte le attività dell’Associazione ;- convoca e presiede il Consiglio Direttivo ;- stabilisce gli argomenti da portare in discussione al Consiglio Direttivo ;- firma, impegna, riscuote e quietanza in nome e per conto dell’Associazione ;- rappresenta l’Associazione in tutte le sedi e gli organismi .
Tali attribuzioni possono essere delegate ai vari componenti del Consiglio Direttivo. Il VicePresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia assente o impedito; la firma del VicePresidente prova l’esistenza di tale situazione nei confronti di terzi.
PATRIMONIO
Articolo 8
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:- dalle quote di associazione e dai contributi degli associati ;
- da erogazioni, sovvenzioni e contributi da parte di privati ed Enti Pubblici ;- dagli avanzi netti di stagione ;
- dalle rendite patrimoniali, fondiarie e di capitali ;- da acquisti e proventi derivanti dall’esercizio di eventuali svolte in conformità dei fini istituzionali .
Il patrimonio può comprendere beni mobili ed immobili, nonché diritti reali e di credito di qualsiasi natura, acquistati a titolo gratuito o oneroso. L’associato non ha alcun diritto o potere sul patrimonio dell’Associazione né sulla propria quota di partecipazione. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo è devoluto, su indicazione dell’Assemblea, in beneficenza.
Articolo 9
L’Assemblea statuirà, in caso di necessità, sulla liquidazione dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale residuo netto.
Articolo 10
Per quanto non previsto nel presente Statuto l’Associazione è retta secondo le norme del Codice Civile.